SEI UN INSEGNANTE PRECARIO O DI RUOLO

MA NON INSEGNI RELIGIONE?

 

Gli insegnanti di religione della Scuola Pubblica guadagnano di pi ed hanno maggiori diritti di te.

 

La Rosa nel pugno e Anticlericale.net promuovono una iniziativa, tesa alla parificazione dei diritti degli insegnanti della scuola pubblica al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra gli insegnanti di religione, che attualmente godono di un trattamento privilegiato, e gli insegnanti di tutte le altre discipline, sia di ruolo che precari.

La questione trae la propria origine dalla incontestabile circostanza che soltanto gli insegnanti di religione precari (con contratto a tempo determinato) maturano scatti stipendiali e di anzianitˆ che conservano anche dopo lĠeventuale passaggio nei ruoli della scuola (assunzione a tempo indeterminato).

Tale diritto  invece negato a tutti gli altri insegnanti che, da precari, non maturano ne scatti stipendiali ne di anzianitˆ e quindi non conservano nulla al momento del loro eventuale passaggio nei ruoli della scuola (assunzione a tempo indeterminato).

Per comprendere tale ingiustificata disparitˆ di trattamento tra pubblici dipendenti, che di fatto viola precetti costituzionali e comunitari, oltre che leggi dello stato, bisogna partire dal percorso storico che ha caratterizzato lĠevoluzione dello status degli insegnanti della religione cattolica

Infatti, prima del 2003 agli insegnanti di religione (da ora IDR) nominati dallĠordinario diocesano, era consentito lĠinsegnamento della religione esclusivamente con lo status di Òincaricati annuali" ed in tale qualitˆ venivano assunti sempre e solo con contratti a termine della durata di ciascun anno scolastico, senza alcuna possibilitˆ di entrare nei ruoli organici della scuola con contratto a tempo indeterminato.

Per tale motivo, nel 1980, era stato loro riconosciuto il diritto a scatti biennali di aumento dello stipendio mensile del 2,50%.

Inoltre nel 1988 venne loro riconosciuto il diritto agli scatti di anzianitˆ previsti per gli insegnanti a tempo determinato.

Tale riconoscimento dell'anzianitˆ di servizio non veniva (nŽ viene) riconosciuto a nessun altro insegnate precario con incarichi annuali di tutte le altre materie diverse dalla religione ma tale disparitˆ, seppur non condivisibile, poteva ritenersi legittimata dall'impossibilitˆ, per l'insegnate di religione, di entrare in ruolo (cio di essere assunto dallo Stato con un contratto a tempo indeterminato).

La Legge 186/2003, innovando il precedente sistema, ha discutibilmente previsto, trattandosi di insegnamento non obbligatorio, la creazione dei ruoli degli insegnanti di religione ed ha fissato le modalitˆ per lĠaccesso  agli stessi (concorsi etc.).

In tal modo gli IDR hanno perso tale diversitˆ di status, rispetto agli altri insegnanti, potendo anch'essi ottenere la stabilizzazione del rapporto lavorativo con contratti a tempo indeterminato attraverso lĠingresso nel ruolo.

A seguito dellĠentrata in vigore di tale legge gli IDR, lungi dal trovarsi in una situazione di svantaggio, si sono venuti a trovare in una condizione normativa certamente privilegiata rispetto a tutte le altre categorie di insegnanti godendo, per quanto riguarda gli incaricati annuali, della possibilitˆ di incrementare la propria retribuzione in forza degli scatti stipendiali del 2,5% a biennio e di conservare tale incremento in caso di immissione in ruolo, nonchŽ di vedersi riconosciuta lĠanzianitˆ di servizio maturata in qualitˆ di precari anche negli scatti di anzianitˆ previsti per il personale di ruolo.

In sostanza agli insegnanti di religione precari, e solo a loro, dopo ogni biennio scatta un aumento stipendiale pari al 2,50% della retribuzione, mentre agli insegnanti di tutte le altre materie tale aumento stipendiale  precluso.

Da ultimo, alla fine della precedente legislatura,  intervenuta la L. 3 febbraio 2006, n. 27 che, allĠart. 1-ter, ha testualmente previsto che ÇAi fini applicativi dellĠarticolo 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dellĠinquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, lĠeventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramentoÈ.

Ci˜ significa che lĠinsegnante di religione che, in ipotesi, abbia lavorato per oltre 6 anni con incarichi annuali non solo ha maturato tre scatti stipendiali del 2,50% ciascuno (per un totale di aumento retributivo del 7,50%) ma, una volta superato il concorso pubblico ed entrato in ruolo, conserva tale aumento retributivo (anche per il primo anno: che  un anno di prova): vale a dire che, nellĠipotesi ora portata, avrˆ lo stipendio maggiorato del 7,50% rispetto allo stipendio di ingresso. Mentre un insegnante di una materia diversa dalla religione, nelle stesse condizioni, non matura alcun aumento stipendiale durante il periodo di precariato (incarichi annuali) e, conseguentemente, pur avendo avuto lo stesso iter professionale di un insegnante di religione, qualora superi il pubblico concorso ed abbia ingresso nel ruolo della sua materia di insegnamento, avrˆ come trattamento economico soltanto lo stipendio base iniziale: cio un trattamento economico che non tiene conto degli anni di insegnamento nella scuola pubblica in qualitˆ di precario con incarichi annuali.

Inoltre allĠIDR immesso in ruolo, oltre a mantenere invariata la retribuzione in forza degli aumenti biennali di stipendio conseguiti in qualitˆ di incaricato annuale (precario), viene riconosciuta lĠanzianitˆ maturata ai fini del conseguimento degli scatti di anzianitˆ previsti per gli insegnanti di ruolo, mentre tale prerogativa non riguarda gli insegnanti delle altre materie che, una volta immessi in ruolo, partono dalla retribuzione iniziale.

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Appare chiaro come vi sia una discriminazione intollerabile dal nostro ordinamento giuridico tra gli IDR e gli insegnanti delle altre materie che si pone in insanabile contrasto con principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico che impongono alla P.A. un comportamento connotato dallĠimparzialitˆ (art. 97 Cost.) nonchŽ con norme fondamentali come il principio di uguaglianza di cui allĠart. 3 Cost., e con  il D. Leg.vo 9 luglio 2003 n. 216 che, dando attuazione alla direttiva 200/78/CE, ha sancito la paritˆ di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

Inoltre, e ben prima dellĠora richiamato intervento giuridico, la Corte di Cassazione aveva pi volte affermato il principio della paritˆ di trattamento nel pubblico impiego, sempre facendo riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Ciascun insegnante di ruolo e precario vanta, nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione un credito che va da un minimo di circa Û 2.500 ad un massimo di circa 15.000 conservando lĠaumento stipendiale e gli scatti di anzianitˆ per il futuro.

Nel comparto della Scuola Pubblica sono addetti circa 1.300.000 insegnanti di cui circa 340.000 precari.

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